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domenica 16 ottobre 2016

Sul referendum costituzionale



Carissimi lettori,
in questo post pubblicherò una presentazione dedicata al referendum costituzionale su cui si voterà il prossimo 4 dicembre. Si tratta di slides che presentano alcuni punti, mettendo in luce che cosa e come cambia, annotando anche alcune questioni aperte o problemi.
Esiste non poca disinformazione sul referendum, spesso trattato con leggerezza. La revisione costituzionale, invece, nel bene o nel male, incide su regole fondamentali dello Stato, intervenendo sull'organizzazione dei poteri e le funzioni degli organi costituzionali. Forse in maniera troppo approssimativa e senza affrontare nodi centrali.
La riforma cambia, infatti, molte regole fondamentali del funzionamento dello Stato, ma non incide su materie fondamentali, la cui riforma attende da un cinquantennio e che è lasciata alla buona volontà dei legislatori futuri: una riforma radicale della pubblica amministrazione, per esempio, uno statuto per i partiti e per la selezione della classe politica, una riforma e semplificazione della giustizia, spesso riformata "per pezzi" e in modo caotico e astruso per il cittadino comune.
Su altri punti, si interviene senza eliminare le cause, rischiando perciò di creare problemi (le competenze del Senato, il procedimento legislativo che si snoda in oltre sei procedure diverse, il Senato che ha potere di veto sulla Camera).
Senz'altro cambia molto, ma occorre valutare - ognuno per conto proprio - in che modo cambi: se in meglio o in peggio.
Non poche sono le perplessità che questa legge di revisione solleva: un Senato depotenziato, ma onnipresente; un bicameralismo che non viene superato e che crea potenziali conflitti fra Camera e Senato, da decidere davanti alla Corte costituzionale, con rischi di ricorsi e illegittimità delle leggi; un Senato che conserva diversi poteri, ma non è più eletto direttamente dai cittadini; una volontà di ridurre i tempi decisionali, affrontata però con strumenti inefficaci (che, secondo alcuni rilievi, rischiano di rallentare ulteriormente il sistema). Per esempio, ora una legge impiega in media 90 giorni per essere approvata (un tempo breve, al di là di quel che si pensa) ed esiste inoltre uno strumento per farle approvare subito (la c.d. fiducia); domani, il Senato potrà ritardare le leggi, la Camera non avrà invece un termine per approvarle e, al massimo, il Governo potrà chiederle di pronunciarsi entro 60 giorni, che si aggiungono ai vari ritardi provocati dal Senato (quindi: in totale non meno di 90-100 giorni per una legge).
Altri dubbi riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica, eleggibile dalla maggioranza dei votanti e non più dei componenti, quindi, potenzialmente, dal solo partito di maggioranza. Ma non sfuggono le proposte di legge popolare, per le quali viene triplicato il numero di firme necessario e si assegna ai futuri regolamenti la loro discussione e approvazione da parte del Parlamento.
Ma queste sono considerazioni (estremamente brevi) a latere. Nelle slides che precedono sono invece riassunti dati, norme e punti essenziali, in base ai quali formarsi un'opinione (si spera informata): perché il voto migliore è quello espresso con coscienza di ciò su cui si sta votando!

S.R.

lunedì 25 aprile 2016

Il diritto di resistenza

La storia del diritto di resistere al potere illegittimo coincide con quella della democrazia. Il suo contenuto, il valore, la sua portata sono variati nel corso del tempo, richiamando ora il diritto naturale, ora quello divino, fino a confondersi nelle Costituzioni moderne con le più fondamentali libertà della persona.
Non è un segreto che la Costituzione italiana, così come molte costituzioni del dopoguerra o nate all'indomani di regimi autoritari, sia una costituzione partigiana. Dalla Resistenza al nazifascismo è nato il sistema delle libertà fondamentali attualmente in vigore e con la Resistenza si è affermata l'idea di diritti individuali e universali.
Non è un mistero che gli stessi padri costituenti, molti dei quali avevano in prima persona combattuto la guerra contro l'oppressione fascista, vollero escludere il rischio che all'indomani della liberazione si ripetesse l'esperienza liberticida. Meno noto è che quando discussero uno degli architravi del nuovo sistema, quello che prevede la partecipazione dello Stato alla vita internazionale, si interrogarono su quali regole e diritti della Comunità internazionale dovessero avere il primato, una forza addirittura superiore alle leggi nazionali (per i lavori preparatori all'art. 10 Cost., si vedano le diverse raccolte di Atti della Costituente). Memori della Resistenza, gran parte dei deputati intuì la necessità di riconoscere come inalienabile il diritto dei popoli oppressi a ribellarsi ai governi oppressori. E così, in linea con una parte della Comunità internazionale, ogni potere che vessasse il proprio popolo veniva in sostanza a configurarsi come illegittimo e ciascun popolo, specularmente, legittimato a rovesciarlo.
Il principio non fu formalizzato in maniera esplicita, ma sicuramente contribuì a sollevare una questione di prim'ordine: l'oppressione, l'eccesso di potere, l'uso distorto della forza diventavano la misura insuperabile, la scintilla che aziona un vero e proprio diritto: quello di resistere.
In questa forma però il diritto di resistenza - forse non citato ma sicuramente presupposto dalla Costituzione italiana del '48 - non si esaurisce nel passato, ma continua a valere o quanto meno a sfidare per il futuro e resta sempre attuale. Col XXV Aprile 1945 allora si celebrano non soli i fatti storici della liberazione da una dittatura totalitaria e disumana, ma anche il diritto dei popoli, costituiti da gruppi sociali e da individui con altrettanti incomprimibili diritti, a opporsi alle ancora numerose angherie e violazioni dei diritti basilari.
La lotta alla "tirannide" è stata sin dall'antichità il metro per riconoscere e rendere effettive le più basilari esigenze dell'uomo che il potere negava. Da Antigone, che coraggiosamente sfidava il divieto disumano di seppellire il fratello trucidato, a Locke che nel '600 rivendicava il diritto di resistere e ribellarsi al potere illegittimo che violava il patto coi suoi cittadini. Proprio con Locke il diritto di resistenza diventa uno dei paradigmi della libertà: i cittadini, non più sudditi, sono parte di quel patto con lo Stato, un patto di protezione che essi si sono impegnati a rispettare per il vantaggio che ne deriva ma che, al contempo, obbliga lo Stato a rispettarlo, comportandosi da buon padre di famiglia. Non è più ammesso allo stato liberale e ora democratico di violare quei principii.
Se questo è pacifico, resta da chiedersi però quando un potere diventi illegittimo: quando cioè violi quelle regole fondamentali del gioco che ne sanciscono l'espulsione e la sconfitta.
La memoria scorre diretta al buon Socrate. Secondo il racconto di Platone (nel Critone), la forza d'animo e l'integrità del maestro avevano spinto l'Ateniese ad accettare la pena di morte inflittagli dalla comunità. Una pena ingiusta ma, per Socrate, doverosa a cui perciò non avrebbe voluto sottrarsi. Cosa concludere dunque? Violare la legge è un disvalore maggiore rispetto alla resistenza a una decisione ingiusta?
A mio avviso la verità deve cercarsi nel mezzo. Tralasciando l'eroismo di Socrate che non è qualità da doversi pretendere, anzitutto legalità e resistenza sono valori che possono venire in conflitto. Non è questa la sede per spiegare che diritto e morale possano (e debbano) procedere su vie distinte; ma è questo il caso di comprendere quando moralmente e politicamente questo diritto di resistere sia preminente rispetto all'osservanza della legge. 
Muoviamo dal presupposto che la disobbedienza a un regime totalitario è la precondizione per violarne le leggi. D'altra parte, gli stessi gerarchi nazisti si difendevano durante il processo di Norimberga invocando l'ubbidienza a ordini superiori. E ciononostante la banalità di questa giustificazione non reggerebbe ad alcun giudizio di buon senso. Si coglie invece che proprio l'enormità e la gravità delle violazioni di quel regime giustificava una reazione al di fuori del sistema delle leggi. 
Durante la Resistenza al fascismo, gli stessi partigiani italiani erano, secondo il sistema vigente, fuorilegge. Formalmente - come scrive Fenoglio ne Il partigiano Johnny - nulla distingueva un partigiano da un bandito se non - si aggiunge nel romanzo - la sua ideologia. Ora, fuor di metafora, l'ideologia della Resistenza era proprio la libertà. Ma non una libertà astratta e dai confini indistinti, non una libertà-concetto: ma una libertà concreta, tangibile,che si manifestava in ogni forma di vita quotidiana, anche la più semplice. Libertà nel '45 significava sgomberare dai proiettili, dalle bombe, dai gas le strade, le scuole, le fabbriche, le case dei borghi occupati, delle città decimate, liberare la scansione delle giornate dal ritmo dei mitragliatori contro i corpi dei condannati sommariamente a morte, dalle fucilazioni, dal confino, dalla tortura, dalle rappresaglie; libertà nel '45 significava fermare i carri merce pieni di carne umana che in partenza per il massacro verso il fronte; libertà nel '45 significava fermare i vagoni ferrati ricolmi di uomini ammassati come bestiame, compagni di scuola, colleghi di lavoro, volti noti destinati alle deportazioni, ai lavori forzarti, allo sterminio razziale; significava recuperare quella dignità umana calpestata in ogni singolo aspetto della vita pubblica e privata, voleva dire non dover più chiedere allo Stato un'autorizzazione per sposarsi con chiunque e non doversi difendere da persecuzioni in base alla nascita, agli ambienti frequentati, alle opinioni espresse; libertà nel '45 voleva dire coltivare l'ideale di una Comunità nuova, in cui gli affetti non fossero sistematicamente sottoposti al placet dell'autorità; significava desiderare elezioni libere e realizzare un sistema di codecisione di un progetto comune.
Quel che significa oggi il diritto di resistenza, quindi, è a mio avviso insito nella finalità (la c.d. "ideologia") e nelle condizioni oggettive, intollerabili, in cui molti popoli e uomini versano.
Perciò è chiaro: rivendicare quel diritto non significa istigare alla violenza, ma vuol dire non trincerarsi dietro la banale rassicurazione dell'omertà o del conformismo. Resistere non è sinonimo di agire contro la legge, ma capacità e autonomia di discernere quando la disobbedienza è il più fondamentale dei diritti. Questo, purtroppo, bene può essere compreso dai popoli e le persone che di quelle libertà innegabili sono private: persone per le quali avere un'istruzione, frequentare luoghi pubblici, esprimere il proprio pensiero o avere una vita privata è tuttora impossibile. 
Questo 25 aprile è dedicato a loro.


venerdì 12 giugno 2015

Il giudice liberale

Controllori e controllati secondo due diversi sistemi culturali.


Quando il giudice di Brecht, protagonista di una sua celebre poesia, si trova a contatto con gli immigrati che deve esaminare all'ingresso negli USA, prova dentro di sé un forte bisogno di giustizia. Si chiede - implicitamente - se sia giusto respingere persone affamate che attraversano l'oceano in cerca di un lavoro e di sopravvivenza; si chiede se abbia senso respingerle se non superino l'esame di ammissione; e alla fine consente a uno di loro di passare i confini, facendo sì che risponda correttamente al test.
Ora, questo episodio suggerisce a prima vista due temi: in primis è lampante il richiamo all'attuale situazione di sbarchi dei moltissimi profughi di Paesi in guerra e dei migranti per questioni economiche che non consentono loro di sopravvivere in patria. Ma di questo argomento vorrei parlare meno frettolosamente, quindi rinvio la riflessione - e me ne scuserete. Del secondo, invece, ora dirò qualcosa.
Il giudice democratico di Brecht è senz'altro un giudice socialista: un'idealizzazione dello scrittore, che voleva incarnare l'idea di equità e giustizia, quell'idea che per essere perfetta deve trattare gli individui non allo stesso modo, ma comprendendone le difficoltà, gli ostacoli economici, le debolezze sociali e comportarsi di conseguenza. E' l'idea riassunta dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione italiana: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (...)".
Se si osserva il modello americano, certo non si può ritenere che esista una tale figura, ma senz'altro si riscontra una figura di "giudice liberale", che ha una funzione speciale e che ai nostri sistemi, continentali e italiano soprattutto, manca. Si tratta di una funzione sociale riconosciuta dall'opinione pubblica e non da una legge. Perché se è vero che negli Stati Uniti il socialismo "non è di casa", è però vero che ai giudici (e, in senso lato, a chi esercita un ruolo di arbitro, un controllo finale su un'attività) è riconosciuta una fortissima autorevolezza, che è ben altra cosa dall'autorità. All'autorità di chi comanda si deve obbedire: lo impongono le regole; all'autorevolezza, invece, si riconosce un principio di giustizia, una ragionevolezza, una forma di rispetto e gratitudine, a cui si aderisce.
In quella concezione comune il "giudice liberale" è tendenzialmente un giudice buono. Non esercita poteri, non applica freddamente leggi, non costringe né limita libertà: non è questo che si pensa di lui. Fa valere i diritti, dirime le ingiustizie, riporta l'equilibrio (o ci prova): è il supremo difensore delle persone e delle loro pretese giuste; ed è questo che di lui si pensa. Il giudice non è un nemico che ordina e vieta,non è l'insensibile esecutore della legge, ma il sommo garante dei diritti. E questo non è semplicemente un mito.
Sin dagli albori della storia liberale americana, fu un giudice, agli inizi dell'800, a fare carta straccia di una legge che a suo avviso cozzava coi diritti fondamentali della Costituzione; e, ancora, fu la Corte Suprema, negli anni Venti del '900, a cambiare il modo di intendere la Costituzione per consentire al presidente Roosevelt l'approvazione del New Deal, l'atto rivoluzionario di ripresa del Paese. E tutto questo "a Costituzione invariata", senza cioè modificare una virgola del testo scritto alla fine del '700: perché non era necessario, perché il "giudice liberale" aveva, da solo, modificatone l'interpretazione, per renderla più moderna, al passo coi tempi e capace di rispondere ai bisogni attuali degli individui. Ma soprattutto, in tutto ciò, egli era percepito come l'amico del popolo e dei diritti, non come il cattivo castigatore o il guastafeste.
Quel che spesso da noi accade, invece, è che le regole e chi ne è il custode siano percepiti come limitativi, chi le applica è ritenuto insensibile alla vita dei cittadini, è colui che vuole mettere "il bastone fra le ruote" all'autonomia privata. I controlli ostacolano il progresso e sono inutili e dannosi; la funzione giudiziaria una forma di intromissione, spesso incompresa, se non addirittura una forma di persecuzione: il giudice è il controllore guastafeste. I controlli dell'autorità giudiziaria sono intesi come interventi eccessivi; le inchieste sulla corruzione sconfinano e invadono il campo della politica; la denuncia è sinonimo di spionaggio, slealtà e tradimento; le indagini e gli esposti sul malaffare, sugli illeciti nella gestione di opere e risorse pubbliche sono atti di disturbo, evitabili, che rovinano la tranquillità e la reputazione delle persone. Il controllore è il disturbatore pubblico, il moralista che "fa le pulci". Con tutte le riserve dei casi, gli esempi si moltiplicano: i processi contro i politici di turno sono operazioni infami e infamanti; arrestare chi mal gestisce il bene pubblico è eversivo perché delegittima e sovverte la volontà degli elettori; fermare grandi opere inquinanti o infestate da ruberie è una reazione al "nuovo che avanza". Così, ancora, quando si è abolito l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che prevedeva un accertamento del giudice sui licenziamenti ingiusti, si è sostenuto che quel controllo scoraggiasse le assunzioni, intralciasse l'attività d'impresa e introducesse privilegi; pochi si sono soffermati sulla sostanza: un controllo sul fatto che un licenziamento sia giusto o meno non è un danno all'impresa (che non deve temere verifiche di alcun tipo quando opera in buona fede), ma una garanzia di giustizia. Ecco, queste e altre situazioni hanno - e si sa - soluzioni più facili ma meno comode, ad esempio: commettere reati è di per sé un male sociale, e non il perseguirli; tenere lontani dalle cariche pubbliche soggetti che non possono (nemmeno legalmente) ricoprirle non limita la volontà popolare ma la attua ai massimi livelli; il voto non è un'esperienza catartica che purifica dando l'investitura, perché il potere è servizio alla comunità e non immunità, quindi può essere esercitato solo da chi è nelle condizioni di offrire un reale e utile servizio; indagare su opere in cui si annida la corruzione non è una piaga: la piaga sarebbe lasciar svolgere attività criminose che sfasciano il tessuto sociale (e la corruzione è la principale). E così via.
Chi controlla è ritenuto responsabile di rallentare o intromettersi (le cose - si può riassumere - andrebbero meglio senza). E il danno - si sostiene - è maggiore di quello che si avrebbe in assenza o con meno controlli e intromissioni. L'arbitro è oggetto di insulti delle opposte tifoserie, invece di essere percepito come colui che sorveglia sul regolare svolgimento del gioco. Questo è evidentemente un modo ideologico per affermare quel retaggio culturale primitivo di cui si fa fatica a liberarsi: coltivare ognuno il proprio orticello, voler essere lasciati in pace, percepire le regole come limiti stretti.
Epperò, contro una legge restrittiva si reagisce con la cittadinanza attiva per il cambiamento, non cercando sotterfugi, non con l'elusione. Nel nostro sistema culturale non manca il giudice liberale, il controllore giusto; manca principalmente il controllato onesto.

mercoledì 20 maggio 2015

Un nuovo patto sociale

A proposito delle pensioni e della Corte costituzionale.


Molti si sono precipitati a commentare la sentenza della Corte Costituzionale "sulle pensioni superiori a tre volte il minimo", tanti per criticarla, pochi a difenderla. Quasi nessuno ha voluto cogliere l'occasione per riflettere, sine ira et studio, sul nostro sistema di convivenza civile.
L'antefatto è noto: un decreto approvato dal governo Monti e convertito in legge dalla maggioranza assoluta delle forze politiche aveva previsto un limite all'adeguamento delle pensioni superiori all'incirca ai 1.500 euro lordi. In sintesi, si era deciso che per i pensionati che percepissero una retribuzione superiore a quella somma non fosse previsto nei successivi tre anni un aumento dei "sussidi" proporzionale al costo della vita (la così detta indicizzazione delle pensioni). Era il decreto "Salva Italia". 
Sono trascorsi secoli dal 2012. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella norma, con la conseguenza che i suoi effetti sono stati eliminati retroattivamente dall'ordinamento e i pensionati esclusi dall'indicizzazione hanno maturato un diritto a ottenerne i rimborsi. La Corte Costituzionale ha questo straordinario - e provvidenziale - potere. 
Nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, la Consulta ha fatto leva essenzialmente su un principio così sintetizzabile: il limite previsto (di 1.500 euro) alla rivalutazione non garantisce una retribuzione sufficiente ai pensionati. Quindi, al di là delle manipolazioni demagogiche, la Corte non ha affermato una "intoccabilità" di diritti (se si può definire tale una pretesa esorbitante e a volte non giustificata dal versamento di contributi: si pensi a pensioni e vitalizi insostenibili, sopratutto in periodi di crisi, per la collettività). Né ha dichiarato illegittime forme di contribuzione solidale da parte dei più abbienti; principio, tra l'altro, presidiato costituzionalmente.
Da qui l'idea, niente affatto criticabile, di partire dalla censura della Consulta per coglierne lo spirito e modulare un sistema di restituzioni proporzionali delle indicizzazioni: totale per coloro con pensioni più basse (sempre di quelle superiori a 1.500 euro si tratta), progressivamente minori per gli altri, fino a essere escluse per i più ricchi. Ragionevole sarebbe un'esclusione degli adeguamenti sopra i tremila euro: altrimenti non si spiegherebbe il sacrificio imposto agli insegnanti che, pur guadagnando molto meno, hanno dovuto tollerare un blocco degli adattamenti al costo della vita dei loro contratti di lavoro. 
Bisogna oltretutto avvertire che un intervento legislativo di questo tipo non sarebbe affatto un atto di "disobbedienza" alla Corte: la Corte non censura pro futuro e non limita il potere normativo degli organi costituzionali; che questi intervengano in funzione correttiva sta nella prassi repubblicana e non determina alcun problema tecnico ma, anzi, molto spesso è la stessa Consulta a intervenire con la dichiarazione di incostituzionalità per poi caldeggiare contestualmente, nelle motivazioni delle sentenze, interventi dell'esecutivo o del Parlamento per disciplinare ex novo la materia, purché in linea con gli indirizzi emersi. Purtroppo il sistema attualmente proposto dal governo, che consiste nella restituzione solo ad alcuni pensionati di una cifra una tantum e per di più non a integrale copertura dei loro crediti, non pare possa soddisfare i requisiti posti dai giudici costituzionali e - per quanto possa partire da un buon proposito - rischia seriamente di essere caducata da nuovi ricorsi. Meno credibili e condivisibili le reazioni populiste di parte della politica. Chi vuole la restituzione di tutte le cifre a tutti i pensionati, compresi quelli per i quali parlare di indicizzazione è offensivo verso chi davvero soffre dell'aumento del costo della vita, conduce una battaglia ridicola. Fermo restando, poi, che molti di questi altri pensionati nemmeno hanno contribuito alla spesa previdenziale in modo tale da meritare un trattamento tanto elevato (si parla di pensioni davvero "d'oro").
Ma il punto è un altro.
Questa materia delle pensioni pone la questione del patto intergenerazionale su cui si fonda la società. Invita a riflettere su qual è e vogliamo che sia il tessuto sociale su cui si regga lo Stato-comunità. Se nell'Ottocento il patto tacito fra cittadino e Stato poneva al centro l'individuo e si fondava sullo scambio libertà individuale vs. garanzia di sicurezza (uno Stato che difendeva dall'esterno, ma verso cui difendersi), lo Stato sociale democratico del dopoguerra si radica in un contratto di servizi che i poteri offrono ai singoli e alle formazioni sociali (è lo Stato della difesa dei diritti inalienabili della persona e delle prestazioni pubbliche a favore dei cittadini organizzati in gruppi). Ora si impone un cambio di paradigma.
Quel cambio di paradigma già la Costituzione repubblicana seppe realizzare in maniera sorprendente: un patto, un passaggio di testimone fra generazioni, passaggio in senso atecnico perché fu un atto riformatore e rivoluzionario. Un vero capovolgimento, appunto. 
Ma su quale vogliamo che sia questo nuovo patto generazionale bisogna interrogarsi seriamente. Non basta cercare di cambiare tutto perché non cambi niente. Non basta rivendicare sacrifici per le generazioni presenti; non basta "rottamare" in principio le generazioni passate. Perché così nulla cambia. 
Non basta condurre battaglie ideologiche, a favore o contro, che non portino a risultati concreti. 
La materia previdenziale è emblematica di tutto questo. Non è tollerabile mantenere privilegi acquisiti e chiedere sacrifici futuri: significherebbe applicare un principio di fortuna; sarebbe una fortuna essere nati in epoche di spesa pubblica dissennata e aver maturato a vita i relativi privilegi; sarebbe una sfortuna essere nati "nell'epoca sbagliata". E il principio di fortuna è un principio di profonda ingiustizia sociale. Non si possono ripartire gli oneri usando due pesi e due misure: un sistema pensionistico svantaggioso e iniquo per i lavoratori dipendenti (per loro sembra non valere il criterio dei diritti acquisiti e delle aspettative deluse) e giovani (per i quali il lavoro e la pensione a maggior ragione sono quasi un miraggio), e sollevarsi quando si richiede un giusto contributo a chi ne ha le capacità (soprattutto economiche), indignarsi verso una collettività che domanda. Lo Stato sopravvive solo con questo patto tacito. Un patto di solidarietà, di responsabilità, di rispetto della dignità umana che travalica l'interesse personale, gli obblighi imposti, i doveri giuridici; che addirittura abbia la pretesa di rendere compatibile la propria sopravvivenza dignitosa non solo con quella della generalità delle generazioni presenti, ma di quelle future. Prepariamoci a partecipare al nostro compito di solidarietà verso le generazioni future e le presenti meno abbienti anche senza obblighi da parte dello Stato. Obblighi, altrimenti, giusti e giustificati, di cui già siamo e sempre saremo pronti a lamentarci.

martedì 3 febbraio 2015

Costituzione «significa».

Col discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle Camere e ai delegati regionali, si è tenuta una – al di là dell’opinione comune – non ordinaria lezione di “Costituzione spiegata agli elettori e alla politica”. Una “lezione”, per certi versi, di innamoramento ai principî costituzionali. Un discorso, lapidario in certi passaggi, da cui il sottoscritto vorrebbe ricavare non pochi svolgimenti.
Non è un caso che, il capo dello Stato, facile oggetto di idealizzazione da parte dei mass media, abbia sottolineato quasi silenziosamente che il suo ruolo di garante della Costituzione, e con esso la Costituzione stessa, «significa» e che «la garanzia più forte [di essa] consiste, peraltro, nella sua applicazione; nel viverla giorno per giorno». Così operando, l’attenzione si sposta dal senso dell’azione dell’istituzione (Presidente delle Repubblica) a quello quotidiano, importante (cioè letteralmente “pregno di importanza”) e attuale (ovvero “attento e strettamente inerente al presente”) della Costituzione.
Se la Costituzione significa, allora “porta il segno di qualcosa”; quello della resistenza, della cultura democratica, del fondamentale «patto fra cittadini e classe politica» (più volte richiamato da Mattarella) che è un segno di amicizia. Non è facile spiegare la Costituzione in certi termini né retorici, né emotivi, ma di vicinanza: alla Costituzione importa degli uomini.
Ma se la Costituzione “significa”, allora riproduce, contiene, recepisce, manifesta. E tra le cose che significa, essa significa in primis garantire il diritto allo studio; scelta non arbitraria quella di anteporre questo significato altri, perché proprio attraverso una banale disposizione come questa, lo Stato si impegna (parola di Mattarella), cioè assume un obbligo, da pari a pari, coi cittadini, promettendo loro quasi unilateralmente la più fondamentale opportunità di affermazione personale, in ogni ambito, e in regime di assoluta parità in partenza. Scelta non arbitraria se si pensa che non corrisponde a un’affermazione astratta di principio, ma che obbliga istituzioni e persone in carne e ossa a fornire strumenti e servizi concreti per lo sviluppo della personalità, individuale e sociale, e a eliminare ogni ostacolo naturale ingiusto che va sotto il nome di disuguaglianza. In quel significato si sostanziano – con una serie di obblighi, diritti e azioni materiali – la libertà responsabile e la giustizia.
Forse è spiegata, per questo, anche la “precedenza” rispetto al diritto al lavoro che tuttavia non si colloca affatto su un piano inferiore rispetto al primo e ne è in continuità, dal momento che col lavoro si realizzano due presupposti non secondari: la possibilità stessa di sopravvivenza, senza la quale ogni diritto non ha significato, e la dignità umana, nella sua forma più piena. La Costituzione significa un «riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro». Riconoscere e rendere effettivo.
Costituzione significa pure promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza, anche attraverso le nuove tecnologie; significa un riconoscimento (un “amare” secondo Mattarella, per il quale sembra tornare questo tema di “affetto” della Carta costituzionale verso i suoi uomini) la ricchezza artistica e ambientale dell’Italia, perché in esso, e per mia modesta interpretazione, si coagulano cultura e bellezza, le quali corrispondono, prima che a un interesse immateriale, a una precondizione per sviluppare un pensiero critico e progressista; significa garantire la salute e l’integrità fisica.
Ma "Costituzione" è pure sinonimo di doveri, attraverso i quali i diritti si rendono effettivi. Significa «che ciascuno concorra, con lealtà, alle spese della comunità nazionale» e, con ciò, che attraverso la fiscalità tutti contribuiscano in proporzione alle proprie capacità economiche a mantenere l’impegno ambizioso dei Costituenti di garantire uguali diritti e uguali giustizia a chiunque (diritti e libertà che, tra l’altro, sono determinati nel contenuto e non lasciati a vuote formule). L’evasione fiscale, la corruzione, la mafia sono un cancro del sistema. Con la corruzione si disperdono annualmente infinite risorse che sarebbero altrimenti utilizzate per rimuovere le barriere sociali, economiche, personali e per garantire le libertà (politiche, sociali, civili) e il loro funzionamento. Così il cancro della mafia alimenta le disuguaglianze, oltre a negare in radice ogni diritto individuale, che sostituisce col metodo della violenza e della prepotenza; la mafia è la negazione di ogni principio di libertà, giustizia e razionalità; con la mafia si fallisce in quanto uomini.
Da qui l’ulteriore esigenza, non trascurabile se letta in quest’ottica di “spiegazione della Carta”: il diritto a ottenere giustizia che, se si vuole, e sorprendentemente, non può non assumere un senso più ampio della semplice garanzia della certezza, della stabilità dei rapporti, della conservazione delle situazioni di fatto (della proprietà in primis) e cioè – mi sia permesso –  la materna rassicurazione di una Costituzione che sussurra agli oppressi, ai più vessati, agli inguaribili onesti e idealisti, ai propri figli più fedeli: «Io ci sono, e sono con te ogniqualvolta avrai ragione».
E ancora – ecco l’ennesimo segno di alleanza della Costituzione post-fascista – la pacificazione, che non è solo la pace fra le Nazioni, ma l’interessamento implicito, laddove l’invidiata sorella statunitense lo afferma apertamente, alla serenità dei cittadini. Questo principio Mattarella sembra voler affermare nel riferimento inedito alla libertà «come pieno sviluppo dei diritti civili, nella sfera sociale come in quella economica, nella sfera personale e affettiva»: di questo la Costituzione si interessa. Non più uno Stato nemico, invasivo, che si intromette nella sfera privata anteponendo un interesse “superiore”; uno Stato, invece, che deve preoccuparsi della più piena autonomia anche emotiva, anche intima, anche sessuale dei suoi consociati: una lezione per chi, come la politica, approva (o non approva) le leggi che a quei principî devono uniformarsi.
Quelli della Costituzione - è questa l'osservazione più critica che posso permettermi - della ragione e dell'affetto*.

Simone Risoli


*Un ringraziamento a S. che dell'importanza della dimensione affettiva sta dando grandi prove.

mercoledì 19 novembre 2014

La doppia anima di destra

È recente la notizia della bocciatura da parte del Senato americano della riforma della NSA.
Il caso riguarda, per intendersi, le modifiche che Obama aveva voluto apportare all’Agenzia federale che si occupa della sicurezza e (con quella) del controllo e dell’attività di “spionaggio” sui dati e la vita dei cittadini statunitensi; Autorità che, con la sua opera indiscriminata, si era ingerita così pesantemente nella vita privata degli americani da essere, finalmente, denunciata pubblicamente con l’esplosione del caso Datagate.
La riforma – dei cui effetti realmente innovativi è difficile discutere in assenza di un testo approvato, ma dalla cui mancata approvazione (e dalla mancata approvazione dei principi che contiene) si possono ricavare alcune considerazioni – è stata fermata in Senato dal voto contrario dei Repubblicani, fatto emblematico e rilevante anche al di là dei confini statunitensi se si pensa che proprio il Partito Repubblicano americano è uno dei modelli di riferimento della destra “moderna”.
Emblematico è infatti il caso che proprio il partito di quel Paese, che per eccellenza incarna (anche storicamente) la massima tutela del liberismo e della libertà privata, sia stato il freno alla riforma che si proponeva di limitare l’intromissione dello Stato nell’intimità della vita dei cittadini. E, tuttavia, emblematico da un punto di vista teorico, ma non una novità.
Se nella sinistra è intrinseca – come scriveva Bobbio – l’oscillazione fra la preservazione di una uguaglianza “naturale” degli uomini e l’intervento “livellatore” dello Stato per assicurare questo risultato, nella destra – quella americana che ha votato per il mantenimento degli strapoteri alla NSA – non è nuova questa contraddizione fra l’esaltazione dell’individuo e contemporaneamente dell’Autorità: libertà e autorità che concettualmente si contrappongono.
Da una parte, in effetti, sta il liberalismo, la cultura secondo la quale al privato nessun limite esterno troppo proibitivo per sua libertà dovrebbe essere posto; nessun limite (o nessun limite irrazionale) alla proprietà privata, alla sua libera iniziativa economica, al suo diritto di autodeterminarsi, di emergere nella società in quanto individuo; di scavare pozzi, impiantare fabbriche, comprare azioni in borsa; di determinare anche gli aspetti “interiori” della sua vita: la coscienza, la religione, la propria volontà. Dall’altra, però, sta quella “naturalmente (o storicamente) di destra” ragion di Stato, quasi un retaggio del filosofo Hobbes; la ragion di Stato che legittima ogni potere pubblico in nome della lotta al terrorismo; la ragion di Stato che permette di “spiare” la vita dei privati (“Questo è il momento peggiore possibile per legarci le mani dietro la schiena”, ha dichiarato il senatore americano McConnell); la ragion di Stato che rivendica di sapere cosa sia eticamente giusto o sbagliato e che determina o limita il diritto di vivere o morire; la ragion di Stato che condanna moralmente l’aborto o che non riconosce i diritti civili alle coppie di fatto o omosessuali; la ragion di Stato che nega l’eutanasia; la ragion di Stato che, infine, può ricorrere alla forza nonostante e contro la volontà dei cittadini ricorrendo alla ragione della “guerra giusta”.

In questo lungo elenco sta la doppia natura, quasi inconciliabile, di molta parte del pensiero di destra, liberale e conservatore allo stesso tempo, individualista ma “organicista” per certi versi, laico ma confessionale. E sorge il sospetto, sulla base di questa disamina, che proprio dove il liberalismo aveva affondato le sue radici più nobili (la libertà individuale, il diritto alla vita, i diritti civili) ci sia un arretramento o un’indifferenza o – anche – una disponibilità a sacrificare certi ideali in nome di certi altri interessi. Mentre laddove sia la tutela degli interessi a prevalere non è ammesso compromesso. Così, ad esempio, i Repubblicani americani del Senato sono i più fieri oppositori alla riforma del sistema sanitario che sottrae potere alle assicurazioni private per avvicinarlo a un sistema “pubblico” in cui siano garantite cure anche ai cittadini indigenti. Parallelamente sono proprio loro a opporsi a misure di prevenzione di sicurezza negli impianti industriali che caricherebbero di costi i grandi imprenditori; sono loro (e i loro seguaci europei) a volere meno controlli pubblici, meno limiti amministrativi, meno regolamentazione in materia di mercato del lavoro. 
Dov'è la destra della laicità e dei diritti civili? Convive e si lascia sopraffare dalla conservazione, da una forma ormai inattuale di nazionalismo (o autonomismo o discriminazione razziale!) e dalla preservazione dei grandi interessi.
Nessuno tocchi l’oleodotto Keystone, ma si diano più fondi pubblici alle multinazionali private. Difendiamo il diritto sacrosanto di comprare titoli in borsa, ma non tuteliamo la privacy. Riconosciamo il valore dell’individuo quando si occupa di cose economiche, ma ci fermiamo lì. Questo, in sintesi.


mercoledì 23 ottobre 2013

C'era una volta lo Statuto Albertino. Il 138 e l'assedio alla Costituzione


C'era una volta lo Statuto Albertino del 1848.
Vennero, poi, il Fascismo, le leggi razziali, la guerra mondiale e quella civile: ma venne il tempo della Costituzione del 1948 e delle riforme, sorte dal sangue e dall'impeto di liberazione della Resistenza... fino a che, il Senato, oggi, ha approvato, silenziosamente, il disegno di legge di modifica dell'art. 138 della Costituzione, permettendo alla commissione dei c.d. "Saggi" di cambiare la seconda parte della Carta con estrema facilità.
Nello Statuto non si rinveniva una norma analoga all'art. 138; non era scritto da nessuna parte, insomma, che per modificare lo Statuto stesso fossero necessari procedure complesse, tempi determinati, doppio passaggio alla Camera e al Senato, un'eventuale approvazione “popolare” tramite referendum.
Con riferimento al periodo storico della sua genesi, non si trattava di una “cattiva” costituzione. Garantiva alcuni diritti fondamentali (per lo più di libertà e legati alla proprietà privata), assicurava lo Stato di diritto, limitando l'ingerenza dei poteri pubblici nelle libertà individuali; e lo faceva in tono solenne. Ma presentava due limiti insuperabili: una Costituzione concessa con atto di liberalità dal Sovrano, che con essa intendeva autolimitare un potere proprio e naturale, è pur sempre calata dall'alto motu misericordiae, revocabile in ogni momento; ma, soprattutto, lo Statuto era nelle mani del Parlamento, il quale poteva disporne arbitrariamente. La Legge permette, la legge vieta; la Legge concede diritti, la Legge li nega. In altre parole, lo Statuto Albertino era una costituzione fragile e flessibile, un gigante dai piedi d'argilla.
E, così, la maggioranza parlamentare che avesse voluto comprimere i diritti civili e politici di una certa minoranza, avrebbe potuto agire impunemente; il Parlamento che avesse voluto approvare leggi liberticide e “fascistissime”, che avesse voluto costituzionalizzare un'organizzazione fortemente gerarchizzata e anti-egualitaria dello Stato, avrebbe trovato la strada spianata. Chi avrebbe custodito i custodi? E, d'altra parte, che senso avrebbe avuto porsi il problema dei limiti del legislatore? In fondo, il legislatore era il fautore della legge e, cioè, il fautore del diritto e dei diritti. Nulla di anomalo se il legislatore avesse ordinato la deportazione e il confino per Ebrei, omosessuali e dissidenti: chi fabbrica il gioco, ne decide le regole e a tali regole bisogna attenersi.
Nello Statuto non si rinveniva alcuna norma analoga all'art. 138, nessun limite nelle forme e nei modi a cui si sarebbe dovuto attenere il Parlamento per modificare la Legge fondamentale.
L'esperienza di due conflitti mondiali e dei totalitarismi ha suggerito che un tale sviamento del diritto è inaccettabile. Le costituzioni liberali, le c.d. Costituzioni “flessibili”, si sono rivelate fallimentari.
I Costituenti del '48 avevano vissuto la frode del Fascismo che proprio per via parlamentare aveva, in piena regola, introdotto la censura, e che “democraticamente” si era voluto legittimare ottenendo consensi, previa l'eliminazione, per via legale (e non solo), degli oppositori. Le leggi razziali erano leggi.
La Costituzione Italiana del '48, come tutte le moderne costituzioni “rigide”, ha abbandonato il paradigma della assoluta disponibilità degli individui da parte dello Stato, anche (e soprattutto) attraverso l'azione all'interno delle regole del gioco, ovvero la possibilità che ai più alti livelli del potere (chi approva le leggi) siano tangibili alcuni «valori».
Per ottenere questo risultato le costituzioni moderne in quanto rigide si avvalgono, in genere, di due meccanismi: 1) riconoscere alle Costituzioni stesse un rango superiore alla legge ordinaria, cosicché ogni legge in contrasto con esse è illegittima (e dunque nulla); 2) prevedere dei procedimenti “aggravati” per la revisione costituzionale, ovvero procedure complesse e delicate di modifica, cosicché i principi costituzionali non siano alterati con semplicità.
I due punti sono strettamente connessi. Infatti, se fosse consentito al legislatore di modificare con legge ordinaria la Costituzione, essa non potrebbe imporsi sulla legge stessa al punto da determinarne l'illegittimità, ma ne sarebbe semplicemente superata. A chiusura del sistema costituzionale moderno, tutte le costituzioni rigide contemplano una forma di controllo o sindacato sulla legittimità, ovvero sulla conformità delle leggi al loro contenuto prescrittivo; funzione che la Costituzione del '48 attribuisce alla Corte Costituzionale.
L'art. 138 della Costituzione italiana introduce proprio quel limite procedurale alla revisione: un criterio che non è assoluto, unico e immodificabile, ma che deve garantire che qualunque maggioranza contingente non stravolga i principi costituzionali, avendone il potere. Se così fosse, si regredirebbe allo Statuto Albertino.
È evidente infatti che, facendo venir meno uno di questi pilastri, il sistema costituzionale precipita. E con esso la serie di contenuti, diritti inalienabili, garanzie che riconosce. Perché, di per sé, non è innovativa la solennità con cui il diritto alla libertà di pensiero o alla libertà personale o di riunione sono sanciti dalla Costituzione; se essi sono arbitrariamente e senza limiti soggetti alla volontà del Parlamento, restano insignificante lettera morta.
Ora, le regole procedurali non sono formalismi, ma assolvono proprio a quella funzione di garanzia, protezione, invito alla riflessione su materie delicate. Senza l'art. 138 l'enunciato “Tizio non può subire alcun esproprio ingiustificato” equivale in tutto all'affermazione “Oggi mi sono svegliato felice”: incerta, inefficace, vuota.
E se il Senato, attraverso la regola sulle modifiche della Costituzione, modifica la regola per la revisione costituzionale? Al di là del vizio logico della regola che consente di modificare se stessa (quello che accadeva con lo Statuto, ma che i Costituenti del '48 hanno voluto evitare lasciando l'ultima parola alla Consulta), la questione è di estrema concretezza. Se l'attuale legislatura, in maniera legittima, cioè conformemente alla procedura, modifica la regola che fissa proprio quella procedura, questo non è necessariamente un male in re ipsa. Perché, ad es., la regola potrebbe essere modificata nel senso di essere resa più rigida, prevedendo maggioranze più ampie (attualmente è richiesta la maggioranza dei due terzi o la maggioranza assoluta con eventuale referendum confermativo). Oppure potrebbe prevedere meccanismi alternativi di revisione, ad es. abbassando le maggioranze ma introducendo la consultazione referendaria necessaria; e così via. Ma è insufficiente l'affermazione che il 138 sarà solo parzialmente rivisto per consentire alcune riforme necessarie al Paese, perché la sua ratio è proprio precauzionale e modificarne il senso profondo significa aprire a un indebolimento delle garanzie costituzionali.
Tuttavia, se l'attuale legislatura (in particolare, il Senato) approva, come è avvenuto oggi, uno stravolgimento dell'art. 138 nel senso che una commissione di circa 40 parlamentari ha il potere di modificare la Costituzione, la rigidità della stessa viene meno. Ma, ancor più gravemente, con essa viene meno il sistema di garanzia dei diritti. Chi impedirà ai nostalgici dello Statuto Albertino di apportare modifiche significative e non propriamente democratiche alla Costituzione? In questo modo, si permette con assoluta facilità a una parte del Parlamento di disporre della Legge fondamentale.
Non intendo essere tacciato di “complottismo”, “retro-storicismo” o “grillismo”: intendo solo riportare una considerazione di fatto e non una tesi fanatica e acritica. Uno studente al primo anno di giurisprudenza sa che l'articolo 138 Cost. è l'architrave del costituzionalismo. Spetterà forse alla Corte Costituzionale sopperire per l'ennesima volta all'aberrazione del Parlamento?
A questo punto, è chiaro che formalmente l'art. 138 non è stato eliminato dalla nostra Costituzione, ma, se la modifica sarà approvata anche alla Camera dei Deputati (senza, peraltro, possibilità di ricorrere a referendum), la norma sarà sostanzialmente svuotata di significato, e la Costituzione e il suo seguito di libertà fondamentali fortemente compromesse.
Se questo rientri o meno nel disegno della grande maggioranza politica, è secondario; ma è politica la responsabilità dell'aver destabilizzato la Costituzione.


lunedì 7 gennaio 2013

Il liberalismo in Italia


Il grande pregio di una lista Monti contrapposta a una formazione Bersani è - come appare chiaro a tutti - la possibilità di credere in una dialettica elettorale in cui la fazione "moderata" sia finalmente un partito liberale europeista. In questo modo la campagna elettorale e il Governo del Paese possono funzionare in modo sano: una parte preme per le istanze sociali, i diritti dei lavoratori, l'uguaglianza e la spesa previdenziale; l'altra corregge, incalza, pungola sui temi dei diritti civili, degli impegni economici, dell'impresa. Nessun partito potrà crogiolarsi in un vuoto di programma, riempito da qualche invettiva rumorosa, da qualche offesa gratuita all'avversario che non si sa affrontare su temi politici. Finalmente il ritorno agli ideali politici colma la lacuna lasciata dall'abbandono delle ideologie. Si discuterà sulle azioni e non ci si accuserà sulle omissioni; una parte sarà pronta a denunciare gli errori dell'altra e l'altra parte ammetterà l'errore da correggere. Sana dialettica politica, secondo lo schema che trova nel giusto mezzo la realizzazione dell'utopia del Buon governo...
Ma la situazione è ancora molto distante!
Nessuno di noi, d'altra parte, vorrà rimpiangere i tempi (ancora in corso) del "chi ha dato, ha dato" e del "tutti colpevoli e cosi sia!"; i tempi in cui si facevan voti con faccia scaltra a Nostra Signora dell'Ipocrisia.
I tempi del liberalismo in Italia, però, non possono ancora dirsi maturi e, se la storia del Paese non fosse stata caratterizzata dalla particolarità per la quale la più celebre stagione di "liberalizzazioni" reca il marchio di un Governo di centro-sinistra (e in particolare dell'allora ministro Bersani), questo elemento sarebbe preoccupante. Infatti, se la democrazia è - come insegna Bobbio - costante tensione fra libertà e uguaglianza, l'assenza di una cultura politica (accanto a un eccellente cultura accademica) liberale in Italia, incarnata da una formazione politica, sarebbe una mutilazione della democrazia. Beninteso, nessuno lamenta che l'assenza di una cultura liberale conduca o abbia condotto a un eccesso di uguaglianza e giustizia sociale! Ma esistono questioni particolarmente care a un liberale che ancora non sono state affrontate. E, soprattutto, solo l'attenta vigilanza di una parte sull'altra è condizione al progresso sociale e civile di una Nazione. A quanti potrebbero scorgere nell'assenza di una contro-parte le avvisaglie di una facile vittoria, bisogna ricordare che il sistema dell'autocontrollo e dell'autoregolamentazione non può funzionare. La concorrenza  politica può migliorare la politica, a patto che non si tratti di concorrenza sleale.
Ma la situazione è ancora molto distante.
E infatti, se nessuno pretende che la lista Monti rivendichi l'abbassamento dell'età pensionabile o il rafforzamento delle tutele dei lavoratori dipendenti o imposte sulle rendite, perché nessuna di queste misure è tradizionalmente cara a un liberale, ecco che l'anomalia italiana si ripresenta sui temi dei diritti civili ed eticamente sensibili.
Cara a un liberale dovrebbe essere l'affermazione della propria autodeterminazione contro l'ingerenza dello Stato nell'etica e nella morale: è nell'interesse di un liberale approvare una disciplina del "testamento biologico", perché, qualunque ne sia il contenuto, è nell'interesse di un liberale che la sua volontà, su un suo diritto (a suo avviso) inalienabile, sia riconosciuta e non ostacolata. E' nell'interesse di un liberale riconoscere diritti alle coppie di fatto e omosessuali, perché secondo un liberale la propria libertà d'azione orienta la legge dello Stato e la legge dello Stato deve assicurare la sua libertà: e quale libertà è maggiormente nell'interesse di un liberale se non quella di coscienza e di azione? E' nell'interesse di un liberale che i valori c.d. non negoziabili siano tali perché l'individuo (e non un'istituzione o un sistema assoluto di valori) non intende rinunciarvi: è nell'interesse di un liberale la laicità dello Stato; è nell'interesse di un liberale libera Chiesa in libero Stato.
Un liberale - ma questo significa richiedere la perfezione - riconosce che esistono diverse idee di libertà.
Invece la situazione, allo stato dei fatti, è molto lontana
Il programma Monti rischia di ripiegare su una linea liberista ma poco liberale, incentrata su misure economiche, peraltro non indiscutibili, e disattenta al tema dei diritti che il Professore considera "importantissimi, anche più delle riforme sociali ed economiche", ma non prioritari.
In questo si scorge l'inevitabile influsso delle forze sociali e politiche che sottoscriveranno in toto l'Agenda Monti, centristi della tradizione secolare italiana e, a larghi tratti, conservatori ancora terrorizzati dallo spettro del Comunismo come i loro antenati notabili dell'Ottocento.
Ma - il presidente senz'altro è d'accordo - se anche la libertà di un liberale moderno, europeista e provvisto di senso civico non è il dissennato arbitrio e l'individualismo anarchico, essa deve essere misura della propria azione politica e, se non è nell'interesse dei centristi (che forse nemmeno amano definirsi liberali), è nell'interesse di un'Italia liberale e libertaria l'essere spinta dai venti del liberalismo e della socialdemocrazia.

(Simone Risoli)

(per l'intervento speculare sulla socialdemocrazia in Italia: E se fosse una questione culturale?)

domenica 7 ottobre 2012

La «vera» libertà. Ricerche e analisi

Appendice postuma a  Tre lezioni sulla libertà 

Libertà positiva, libertà negativa. L'equivalente politico della libertà (tendenzialmente morale) positiva è una libertà negativa garantita (diritto) a contenuto volontaristico: la libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio. Essa è sicuramente una libertà negativa, poiché si pone come negazione o circoscrizione di un limite ad agire, la quale dispone a proposito di una basilare libertà positiva: quella di orientare autonomamente una scelta, escludendo un'interferenza esterna. Tale interferenza si porrebbe come impedimento all'azione (assenza di libertà negativa) e, simultaneamente o per effetto, come etero-direzione (assenza di libertà positiva): per meglio dire, sarebbe una costrizione che incide direttamente sulla libertà di coscienza.
In questa ottica, viene in primo piano in ambito politico la libertà di tipo negativo sull'altra, perché è il perimetro entro il quale, solamente, si definisce il terreno; senza la forma esterna del "diritto soggettivo", il contenuto della libertà positiva sarebbe politicamente affetto dalla informità tipica dei fluidi.
D'altro canto, una più ampia trattazione non può ridurre reciprocamente concetti diversi; può al più rilevare possibili punti di contatto.
Vale ancora (per quanto storicamente espressione dell'ideologia liberale) quel che affermava Constant: la vera libertà, in ambito politico, è negativa. Se si vuole, però, approfondire il concetto alla luce delle tendenze costituzionalistiche nell'interpretazione del concetto di libertà, vengono in rilievo i contenuti specifici che il perimetro della libertà negativa sottrae all'autorità e consegna al singolo. In tal caso, è possibile un contenuto positivo oggetto di una libertà negativa, nel senso di "diritto soggettivo" che rende possibile ed effettiva l'autodeterminazione.
Avallando la tesi di Constant, urge tuttavia indicarne anche i limiti. Posto che, come afferma il pensatore politico francese, la libertà negativa sia la «libertà dei moderni», non per questo la libertà degli antichi si identifica con quella positiva. Libertà positiva e negativa coesistono, essendo per natura incommensurabili: come già agli studenti delle scuole elementari gli insegnanti sono soliti impartire i rudimenti di aritmetica, attraverso i quali si apprende che è impossibile sommare elementi diversi; così il dualismo libertà positiva/negativa non si può risolvere per confusione (o per fusione o incorporazione).
Non si deve né è possibile, in sintesi, affermare in assoluto quale sia la «vera» libertà, laddove è opportuno concludere, invece, che la libertà negativa sia il fine "liberale" ultimo cui il cittadino dovrebbe pretendere che lo Stato aspiri.

(segue): Libertà positiva e obbedienza. Come scrive Bobbio, «se una difficoltà esiste rispetto alla libertà positiva, non sta nel [...] distinguerla dalla libertà negativa, quanto nell'individuare il momento in cui si possa dire che una volontà è determinata da se stessa», ovvero è autodeterminata. Occorre allora distinguere la «vera» libertà (positiva) da quella apparente. Essendo quella un attributo della volontà, sarà «vera» se è assente qualsivoglia interferenza e se è espressione della Voluntas e non di una volontà qualunque. 

Evidentemente la distinzione è delicata se non capziosa. Secondo soluzioni note, questa volontà può assumere le forme della volontà generale di Rousseau, dello Statalismo hegeliano, del legalismo positivista: nel primo caso, la volontà superiore prescinde la somma delle particolari e si manifesta attraverso le leggi; nel secondo è incarnata dal grado di massima espressione da parte dello Stato di una struttura razionale prevalente sugli individui; nell'ultimo, dalla riduzione (che Bobbio definisce «positivismo ideologico») della libertà (e in particolare di quella morale) al diritto positivo statale. Nei tre casi il concetto di libertà è generalmente obbedienza a un principio superiore, trascendente o immanente che è «volontà pura». 

Libertà individuale e collettiva. Già la teoria di Constant pone problemi. Nel paragonare «la libertà degli antichi a quella dei moderni», il filosofo asserisce (tra l'altro in maniera assai semplificata e paradigmatica) che nella società antica greco-romana poteva dirsi soggetto «libero» il popolo, in quella moderna (quella liberale post-rivoluzionaria) l'individuo, ovvero un individuo particolare detto «soggetto di diritto» o comunemente «cittadino». Espressione di questa dicotomia sarebbe la diversa natura di diritti di cui antichi e moderni godono: diritti esclusivamente politici, cioè di determinazione del governo, i primi; diritti individuali, di determinazione della propria sfera economica e privata, i secondi.

L'impronta liberale dell'analisi di Constant, che come è noto promuove una concezione individuale di libertas, porta a escludere che la «vera» libertà sia collettiva.
In posizione diametralmente opposta, Marx afferma la libertà delle classi attraverso il superamento delle classi stesse come unica libertà possibile che conduca al principio universale della liberazione dell'uomo da ogni ingiustizia (ideale di cui, per altro, è foriero il proletariato tedesco, secondo gli scritti di Critica alla filosofia del diritto di Hegel).
Secondo una media sententia, a mio avviso, non è libertà la libertà di pochi, la quale, essendo fondata sulla disuguaglianza, è piuttosto privilegio. Questo dal punto di vista dei singoli. Ma poiché, come adesso è chiaro, libertà è privilegio se non temperata da uguaglianza, si impone anche la necessaria libertà di gruppo affinché sia possibile quella del singolo: e, infatti, il singolo partecipa di una situazione socio-economico peculiare "di classe" e la classe è definita dalle stesse barriere socio-economiche a cui l'uguaglianza sostanziale si oppone.

(segue): Libertà e Stato. Constant, per ragioni storiche legate alla contrapposizione all'Ancien Regime, drammatizza e assolutizza il conflitto «autorità/individuo». D'altra parte, l'impulso repressivo dell'autorità non è in re ipsa, bensì deriva da una scelta di esercizio del potere. Uno stato (contemporaneo) costituzionale, democratico, sociale non esclude totalmente il suo potere coattivo a favore della sola autonomia privata, ma lo indirizza alla realizzazione di obiettivi etico-politici giuridicamente e storicamente determinati: istruzione, sanità pubblica, redistribuzione del reddito, assistenza sociale, tutela del lavoro e dell'ambiente. Ovviamente, la critica tradizionale che si può muovere a quest'ultima visione consiste nel rischio di un utilizzo degli stessi meccanismi costituzionali, democratici, sociali per sovvertire gli obiettivi originari. In tal caso possono soccorrere meccanismi di controllo sostanziale (i tribunali costituzionali, procedimenti c.d. "aggravati") teorie meta-giuridiche (una su tutte, la teoria di Popper sulla demarcazione «società aperte/società chiuse»).

Il rapporto fra individuo e Stato si ripropone in modi diversi. La divisione classica è quella liberal-borghese che propugna la scissione Stato/società, unitamente alla considerazione della seconda come totalità di individui (c.d. concezione atomistica): nell'ideale borghese le questioni di libertà negativa, individuale e dallo Stato si sovrappongono. Solo storicamente può essere compresa l'avversione del cittadino post-rivoluzionario nei confronti dello Stato: esso si identifica, allora, nell'apparato amministrativo e nel potere arbitrario che dispone anche della libertà personale.
La storia delle teorie filosofiche dello Stato in relazione al corpo sociale può essere, invero, ridotta allo schema subalternità - divisione - cooperazione: nello Stato assoluto il Leviatano è la negazione della libertà (dell'individuo nella società), nello Stato di diritto l'estraneità dello Stato alla vita privata è garanzia di diritti, nello Stato sociale del secondo dopoguerra l'interventismo dello Stato è lo strumento per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" e assicurare una necessaria forma di libertà, reinterpretata alla luce del principio di eguaglianza sostanziale.

(Simone Risoli)

domenica 1 luglio 2012

La «Gloriosa Rivoluzione» Americana


La Corte Suprema americana si è espressa, nei giorni scorsi, a favore della riforma sanitaria approvata dal presidente Obama. Il consenso della Corte Suprema, vertice del potere giudiziario, realizza negli Stati Uniti una funzione non secondaria di verifica della conformità di una legge alla Costituzione. In altre parole, la Corte Suprema ha affermato definitivamente che fra i principi espressi dalla Costituzione del 1787/89 e la volontà di creare un sistema sanitario aperto a tutti i cittadini non esiste contrasto.
Per un cittadino europeo è incomprensibile che in un Paese emblema di libertà e democrazia persistesse un residuo del liberalismo di vecchio stampo, che permettesse solo ai più facoltosi di usufruire di cure sanitarie e abbandonasse alla loro sorte gran parte dei cittadini indigenti. In una formula, il moderno sistema americano ancora tollerava che, persino in materia sanitaria, laddove sia in gioco l'interesse primario della vita, il singolo provvedesse a se stesso e l'incapace “s'arrangiasse”.
La riforma sanitaria approvata nel marzo del 2010 modifica la legislazione precedente sotto diversi aspetti. Negli Stati Uniti il sistema sanitario si fonda su assicurazioni stipulate direttamente dai cittadini, con l'esclusione di persone a basso reddito non affette da patologie pregresse tutelate da alcuni programmi ad hoc. In quanto contratti, le assicurazioni si basano sulla forza contrattuale delle parti, non offrono le garanzie di una tutela pubblica ed escludono, a discrezione della società assicuratrice, i soggetti che non costituiscono fonte di guadagno. Gli stessi cittadini impossibilitati, d'altro canto, potrebbero non ricevere un rifiuto dell'assicurazione, ma la richiesta del pagamento di premi spropositati per la copertura dei rischi assunti dalle società, richiesta che equivale a esclusione dalla stipulazione e, quindi, dal diritto alle cure sanitarie.
Sotto questo aspetto, la Riforma Obama non è rivoluzionaria nei contenuti, ancora lontani dalla realizzazione di un sistema europeo, perché risente talora della diffidenza anglosassone verso gli interventi pubblici. La legge, infatti, non interviene trasferendo allo Stato oneri finanziari e poteri per un sistema sanitario pubblico, ma prevede un intervento esterno del Governo sul sistema privato di stipulazione delle polizze, consentendo allo Stato di obbligare società e cittadini (in difficoltà) a concludere contratti di assicurazione a condizioni fattibili. E tuttavia, è impossibile negare il carattere sostanzialmente rivoluzionario della Riforma e della decisione della Corte Suprema.
Quando la Corte Suprema si pronuncia su argomenti del genere, il risultato è una silenziosa, gloriosa rivoluzione. Rientra nella tradizione “mite” anglosassone, che già nel 1688 annunciava al Continente distante un secolo dalla caduta dell'Ancien Regime, una gloriosa rivoluzione, un trionfo istituzionale, il raggiungimento a tutti gli effetti di una forma liberale di Stato in cui il potere assoluto si frazionava in poteri bilanciati fra loro e la politica generale si costruiva per dialettica e sintesi, invece che per ratificazione di una volontà univoca: una rivoluzione cauta, senza spargimenti di sangue e per via che gli storici, dopo Bernstein, definirebbero “riformista”.
L'operato della Corte Suprema (come quello del Parlamento inglese della fine del secolo XVII) è fortemente politicizzato, nel senso positivo del termine, perché storicamente contribuisce a segnare cambiamenti culturali e politici epocali. Parte di questo ruolo dipende dalla composizione peculiare della Corte, costituita da giudici nominati a vita dai Presidenti americani, del cui indirizzo politico tendono a essere espressione, anche nell'interpretazione della legge costituzionale.
Quando una componente prevale sull'altra, la Corte traduce in concreto indirizzi innovatori, senza modificare formalmente la Costituzione (che infatti risale a oltre due secoli fa), ma adeguandola.
Così, l'avvallo nel 1937, da parte della Corte, del New Deal rooseveltiano, il nuovo corso di finanziamenti pubblici, sostegno ai redditi e all'industria, creazione di enti nazionali, statalizzazioni e realizzazione di opere pubbliche per l'occupazione, fu a lungo osteggiato dai giudici che lo credevano in contrasto con i principi di libertà economica e liberistici espressi dalla Costituzione, ma segnò un importante “svolta riformista” verso lo Stato sociale e la più piena democrazia. Diversamente, in Europa il costituzionalismo democratico-sociale, certamente meglio realizzato, si ottenne a costo della seconda guerra mondiale e del nazifascismo, così come il prezzo del liberalismo e dello Stato di diritto furono la ghigliottina e la Restaurazione. 
Per queste ragioni la Riforma Obama avvicina maggiormente al modello ideale lo Stato sociale americano, per la verità ancora fortemente imperfetto, e potrebbe essere una seconda fase del nuovo corso o una rivoluzione, "gloriosa" nel metodo. L'atteggiamento politico è analogo, quel che cambia è questo: mentre la Rivoluzione inglese ha segnato un antecedente storico del cambiamento nei rapporti fra Stato e società, l'esperienza americana, su questo terreno come su altri, giunge forse tardiva (ma proprio per questo più necessaria). 

domenica 17 giugno 2012

Il 17 giugno, la Grecia e il Leviatano europeo


Si attende la seconda fase delle elezioni in Grecia. La situazione frammentaria della prima consultazione elettorale aveva impedito la formazione di un Governo e richiesto lo scioglimento della Camera. Alcuni allarmanti segnali di insofferenza diffusa si sono tradotti nelle scorse elezioni in una scelta politica sbilanciata a favore di forze illiberali e, per certi versi (o almeno nel significato non formale che si vuole attribuire al termine), non-costituzionali (per recuperare l'argomento, I nazisti a casa di Platone). 
La situazione greca, come è stato fatto notare, sembra riproporre gli elementi storici, culturali, politici, sociologici della Germania del primo dopoguerra: forti pressioni e obblighi internazionali, disastro economico, crisi del funzionamento della democrazia e inadeguatezza degli strumenti di consultazione popolare, rischi di ingovernabilità, ascesa delle forze antidemocratiche, sospensione (di fatto) delle garanzie costituzionali.
Le differenze, per quanto contingenti, sono in verità altrettante: la storia si compone di eventi contingenti; la storia è somma di eventi contingenti che, sempre a posteriori, postulano una riflessione, una induzione di linee direttive generali. Corsi e ricorsi storici, in definitiva, si realizzano a livello macro-storico e sono schematizzazioni di fatti eterogenei; la determinazione delle cause storiche è sempre la considerazione di un insieme di eventi primari e secondari (cfr. Sei lezioni sulla storia, E. Carr).
Non per questo la situazione è meno delicata; anzi, forse lo è ancor più. Parafrasando una celebre sententia di Tacito, o i fatti accadono necessariamente - e allora pongono il problema di non poter essere modificati e, quindi, dell'insufficienza dell'uomo ad agire contro la storia e la necessità - oppure accadono senza ragione - e allora alimentano l'inquietudine di dover affrontare fatti dai rivolgimenti imprevedibili e dalle conseguenze inattese.  
Il 17 giugno è la data fissata per la seconda tornata greca. L'analisi delle intenzioni di voto sembra oscillare fra l'illustrazione di un risultato incerto, come quello che caratterizza il Parlamento uscente, e uno meno indefinito. Al centro del dibattito elettorale si sviluppa questione europeista. Il conflitto di questo 17 giugno rischia di trasformarsi in un'opposizione fra filoeuropeisti ed euroscettici.
La questione europea rischia così di essere affrontata troppo superficialmente. L'Unione Europea è sicuramente un'esperienza particolare, essendo al contempo embrione di una forma federale irrealizzata e soggetto più sviluppato rispetto a una confederazione di Stati assolutamente indipendenti; la moneta unica e le implicazioni di unità di politica finanziaria che dovrebbero derivarne sono un vincolo fra Stati maggiore rispetto a quello che legava la Confederazione del Reno. Ridurre il fenomeno all'assoggettamento della sovranità nazionale (concetto, peraltro, completamente abbandonato dagli studi di diritto pubblico, che lo considerano residuo storico-ideologico) alle scelte invasive di un'organizzazione sovranazionale è del tutto pretestuoso. Infatti:
1) gli Stati sovrani sono comunque autonomi: possono recedere dalla UE, secondo forme e limiti che essi stessi hanno sviluppato. Ad es., in Italia, la Corte Costituzionale italiana ha ricavato dall'art.11 Cost. il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale equivalente, entro il limite - che comporta l'exit dall'Unione - del rispetto dei diritti fondamentali della persona; inoltre, giuridicamente, le decisioni dell'Unione si riferiscono spesso allo Stato, il quale sceglie la propria politica di attuazione delle direttive;
2) il sacrificio dell'appartenenza all'Unione è criticabile, soprattutto quando possa provenire dall'influenza che gli organi comunitari subirebbero da poteri a-statuali economico-finanziari o d'altro genere. Ma l'UE è fondata in primis su ragioni di solidarietà (c.d. sussidiarietà), libertà (di circolazione, di lavoro, di stabilimento di impresa), cosmopolitismo (cittadinanza europea, non-discriminazione, uniformazione delle politiche della persona, del lavoro, dei diritti politici);
3) la Costituzione Italiana afferma il ripudio della violenza e l'assoggettamento al principio delle limitazioni di forza, autorità e volontà di potenza "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" (arg. ex  art. 11 Cost.). La critica alle politiche europee dovrebbe basarsi comunque sulla consapevolezza che l'Unione nasce e deve esistere come "Associazione Umanitaria".
Per il caso greco è più che fondato il dubbio che la coalizione direttamente coinvolta nei giochi di alternanza politica e pericolo di fallimento statale sia quella degli interessi economici transnazionali. E la questione non è di poco conto, considerando che dall'economia greca dipendono risparmiatori, lavoratori del pubblico impiego, sistemi di assistenza sociale, garanzie di sanità, servizi elementari e, infine, anche investitori con finalità speculative. Per questo la discussione elettorale sul ritorno alla dracma o sulla permanenza nella UE ha risvolti molto ampi e, purtroppo, intimidatori, ma, in tutto questo, la libera scelta elettorale del popolo greco dovrebbe incontrare l'unico limite (e preoccupazione) di compiere la scelta più adatta a conservargli, di fatto, quella libertà.
Sul piano comunitario, invece, occorre un fronte comune europeo, solidale, politico, istituzionale, un'azione normativa concordata per contrastare le aberrazioni di parte della finanza che rivaluta, in base al criterio dell'arricchimento personale, una possibile seconda Germania post-bellica in Grecia.
Non sarebbe ancora l'Europa di John Donne, quella tale che "se una zolla è strappata via dal mare, ne è diminuita...", ma in questo modo, il temuto Leviatano dell'Europa sarà un Leviatano buono.

lunedì 7 maggio 2012

Il «nodo» Alfano (e altre incomprensioni)


È di questi giorni il proclama, la pronta replica, la contesa orgogliosa, senza cenno di cedimento, la scelta cavalleresca e di stile di non demordere (parafrasando le parole dell'on. Cicchitto) del segretario di un importante partito.
Sia chiaro, ogni modesta opinione qui espressa vuole essere una riflessione sulla delicatezza e sugli imprevisti svolgimenti delle pubbliche affermazioni, soprattutto se provengono da figure che, per disparate ragioni non sindacabili, si ergono a modello, al punto di proporsi alla guida del Paese.
L'oggetto del contendere si può così riassumere: il segretario in questione dichiara che le tasse (espressione generica, ma sintetica) stanno diventando particolarmente opprimenti; che questo fatto grava soprattutto sulle imprese; che quelle stesse imprese sono creditori dello Stato, da cui attendono pagamenti arretrati per prestazioni offerte. Ergo: a quegli imprenditori dovrebbe essere concesso di poter compensare debiti e crediti verso lo Stato. Più semplicemente (perché è bene comprendere i dati, prima di giungere al giudizio), il piccolo imprenditore in attesa di pagamento dovrebbe versare all'Agenzia delle Entrate le imposte meno il suo credito e, nel caso, non pagarle affatto se il credito superasse quanto dovuto allo Stato.
Ora, è ovvio che il pericolo di un fraintendimento di questo principio è probabile. Perché è ovvio che i toni elettorali suscitano furori e non riflessioni fredde e che il rischio di compensazioni arbitrarie è molto elevato. Su una materia tanto viscerale come quella fiscale, fondata sull'odio naturale e diffuso del contribuente medio verso il Fisco, insomma, il confine fra compensazione ed evasione fiscale può diventare labile e grava sull'ideatore del metodo compensativo non dare adito a dubbi.
Precisiamo: il principio di compensazione, già applicato fra privati, può essere legittimo se una legge fissa rigorosamente un criterio per definirlo che dovrebbe, senz'altro, prevedere l'esclusività dello Stato a procedere e autorizzare lo "scambio". In nessun modo si dovrebbe lasciar intendere che l'autotutela verso lo Stato sia una forma lecita per esercitare un presunto diritto.
Il problema è altro: rivendicare in forma di ultimatum così inusualmente tassativo qualcosa del genere era opportuno?
Politicamente, se politica è misura e capacità di attrarre consensi (proprio oggi alcuni quotidiani riportano le discussioni sul cambio di leadership nel PDL per attrarre più elettori), lo è di certo; politicamente, se politica è capacità di indirizzo della società, tentativo di ‘raddrizzare le storture sociologiche’, lo è meno.
Io intendo chiedermi, senza pretesa di rispondere: non si sarebbe dovuta scegliere una minore enfatizzazione e una superiore, per quanto più noiosa e meno "comunicativa", chiarezza espositiva? Quale sarà l'effetto su chi è convinto che le tasse siano “pizzo di Stato” (vedi il “nuovo” Grillo), che pagarle è un'ingiustizia legalizzata, che le tasse degli imprenditori del Nord paghino i sussidi ai fannulloni del Sud, dimenticando che con le tasse lo Stato, nonostante gli enormi sprechi, finanzia (purtroppo poco) e garantisce l'Istruzione, fa funzionare gli Ospedali per la cura di tutti i cittadini, garantisce le cure mediche (fatto per niente scontato altrove nel mondo)?
Non sto costruendo l'apologia dello Stato e delle buone maniere (con cui spesso si edulcorano grandi lacerazioni); non sto giustificando l'ordine costituito (peraltro bisognoso di profonde riforme). Sto cercando di affrontarlo razionalmente. Per queste ragioni mi chiedo: l'imprenditore meno onesto sarà più o meno indotto a “compensazioni arbitrarie”? L'evasore fiscale sentirà o meno un sostegno (anche se involontario) psicologico a continuare la sua attività parassitaria?
Ecco il centro della questione: Non è probabile che qualcuno intenda questo eventuale diritto come una attuale autodifesa, se la questione è posta in termini confusi e coloriti? È la questione secolare della “eterogenesi dei fini”: da una causa possono originarsi effetti imprevisti e, anzi, esclusi dall'autore come conseguenze del suo gesto. Per questo la politica deve valutare tutti i rivolgimenti delicati della propria azione: per questo i partiti, talvolta, devono evitare la leggerezza dei proclami.
Ben venga una regolamentazione legislativa del punto, anche se resta da domandarsi molto sul merito. Quel che non dovrebbe accadere è alimentare le tensioni e le esasperazioni. Rassicurare gli imprenditori onesti con i toni propagandistici non elimina le tensioni. Lo scontro quasi ricercato con il Governo, che sul tema delle “compensazioni” si era espresso duramente, sembra favorire questa seconda via.
«Chi incita all'evasione meriterebbe un trattamento molto più rigoroso nel contesto sociale», si è espresso il Presidente Monti. E ha ben ragione il Presidente del Consiglio ad affermare che la situazione economico-sociale attuale è risultato della cecità di governi passati, che giustificare anche indirettamente forme di “autotutela fiscale”, di fatto evasione, ha risvolti criminogeni, perché, fino a prova contraria, il boicottaggio dell’IMU è reato e atto di egoismo (qualcuno si è mai interrogato sulla situazione di chi nemmeno può permettersi l'acquisto di una "prima" casa o ha posto il problema dell'IMU in termini di graduabilità e non di alternativa "tutto o nulla"?).
Lo Stato è sistema, per quanto malfunzionante, e le tasse sono forma di partecipazione al sistema.
Questo non vuol dire che lo Stato sia infallibile.
La protesta è sacrosanta, la demagogia è dannosa. L’appesantimento della tassa sulla prima casa è il prezzo di una scelta popolare (l’abolizione dell’ICI) ma fallimentare.
Quale sia la reale intenzione o buona fede degli esponenti del partito dei proclami, poco importa. Poco importa se il Governo Monti ha interpretato la reazione di quel partito come una exscusatio non petita («Senza che io mi riferissi ad Alfano molti esponenti del suo partito lo hanno difeso», precisazione del Presidente del Consiglio).
La protesta è sacrosanta, la demagogia è dannosa. La leggerezza è pericolosa.
Una certa deriva in corso è preoccupante (e qui il riferimento è più ampio e generale), e non perché dovrebbe terrorizzare il cambiamento dello status quo (questo potrebbero obiettarmi i “Grillini”). Al contrario, è preoccupante perché ricerca il cambiamento minando le basi sociali e meritocratiche dello Stato, la cui affermazione È IL CAMBIAMENTO.

domenica 29 aprile 2012

III. L'avvenire dei diritti e delle libertà

Non negare diritti non significa necessariamente riconoscerli. Non vuol dire, cioè, necessariamente ammettere una disposizione naturale di quel soggetto a far valere la sua pretesa, ma può significare l'impegno per assegnargliela. Può sembrare una sottigliezza linguistica, in realtà si tratta del mezzo maggiormente efficace per demistificare, smascherare l'inconsistenza di alcuni ragionamenti considerati “forti” e sostenuti in questo Paese per arginare importanti riforme nel campo dei diritti civili. Chi – politici, accademici, religiosi, associazioni di tendenza – sostiene, ad esempio, che non debbano essere riconosciuti diritti civili agli omosessuali, perché “contro natura”, contrari al concetto di “famiglia naturale” basata sul matrimonio fra uomo e donna, commette innanzitutto un grossolano errore logico.
Prima ancora delle posizioni etiche e politiche sull'argomento, questa è la chiave di volta per comprendere lo stato attuale delle libertà: se si riesce a dimostrare che l'avvenire dei diritti è monopolizzato, frenato innanzitutto da una serie di inesattezze logiche, si disarmano tutte le presunte argomentazioni, si svelano, si sgretolano le false certezze senza possibilità di replica.
Ora, torniamo al punto. Se si negano i diritti di alcuni individui (consideriamo ancora gli omosessuali) sulla base del principio che essi “naturalmente non hanno diritti”, che “naturalmente i diritti della coppia sono i diritti della coppia eterosessuale”, è chiaro che restano da provare nei fatti le affermazioni (e la prova scientifica o metafisica non esiste). Ma, ancor prima, si formula un ragionamento assurdo. Qualcuno darebbe credito, senza nemmeno indagare un fondamento scientifico ma immediatamente a prima vista, alla frase “dato che piove, mi chiamo Simone”?
È bene dire chiaramente qual è il vizio logico di queste posizioni: affermare i diritti di un soggetto non significa riconoscergli nulla di naturale, ma garantirgli, assicurargli, prescrivergli qualcosa di giuridico-convenzionale, anche contro le pretese “leggi di natura”.
Il rischio del diritto naturale, purtroppo, è quello di un suo possibile uso strumentale, perché il termine “Natura” è estremamente vago e piegabile a interpretazioni illiberali. Ancora più imbarazzanti – e abbondano le affermazioni di alcuni nostri “rappresentanti” politici in questo senso – e infantili sono le tesi “estetiche” ed emotive: «non è giusto (e quindi non merita il riconoscimento di un diritto), perché mi fa ribrezzo». Ma logica formale ha la caratteristica dell’oggettività: chi presterebbe attenzione a un politico se, esaminando le sue frasi, le scoprisse incoerenti nel metodo, prima ancora che non condivisibili nel merito?
La persuasività di una tesi è opinabile, la sua assurdità è un dato di fatto. E gli elementi di assurdità sono molti in molti casi, ma sono pure la principale debolezza del sistema culturale che vuole assassinare le libertà.
Eccone alcuni.
Preteso punto di forza di queste tesi è il fascino di cui si ammantano, ergendosi a paladini dell’ordine naturale come ciò che è “buono e giusto”. La politica dei valori etici assoluti spesso diventa politica di intolleranza. Oltretutto, i diritti non devono essere ricalcati sulla falsariga di un modello indiscutibile e preesistente. Si deve ammettere che è riduttivo riconoscere e trasporre quel che accade sotto i sensi in regole, modi di convivenza, relazioni sociali, accettare l'equazione questo è, questo deve essere: dovremmo essere fieri di vagare nudi per le foreste, coperti di fango, di bere dai fiumi, di comunicare con versi gutturali, di abitare le caverne, di riprodurci come animali, di regolare le controversie secondo l'istinto, di lasciar svolgere alla malattia il suo corso naturale fino alla morte. Qualcuno dei galantuomini che giustificano la negazione dei diritti degli omosessuali, perché contro natura, crede che dovremmo vivere naturalmente dedicandoci allo stupro, abbandonando le città, regolando i rapporti con la forza, negando quel che, in un solo termine, si definisce “socialità”? La socialità è necessariamente altro dalla natura: ciò che preme è avvalersi in modo costruttivo di questa alienità, tendendo a una sempre maggiore affermazione e non alla compressione di diritti che creazione “civile” o “sociale”, e non naturale, sono. Creare diritti è segno di civiltà, ostinarsi a riconoscerli per temporeggiare sul tema è defilarsi da una cultura liberale.
Se poi si vuole accennare una soluzione scientifica al problema, Natura è la totalità dei fenomeni del mondo: nel momento in cui un fatto accade diventa naturale, cioè parte della Natura stessa.
Altro caposaldo di chi – ormai è evidente – ostacola l'avvenire delle libertà e dei diritti è semplice: esistono, secondo loro, diversità incolmabili in natura che gli uomini (o lo Stato) non possono e non devono eliminare. Così, un parlamento di mortali non può modificare la Natura che vuole l'uomo unito alla donna, i matti insanabili, la minoranza sopraffatta dalla componente più forte: in natura l'animale isolato dal branco muore; può forse il legislatore invertire questa legge immutabile?
Questo principio è un asservimento della logica all'ideologia liberticida. Dire che in natura gli uomini sono diversi, riconoscere che in natura sono diversi, non vuol dire che (come cittadini) gli uomini devono essere diversi! Questo è un salto logico enorme. Osservare che in natura “pesce grande mangia pesce piccolo” – scriveva Scarpelli –, non significa che si debba tollerare che le cose continuino a svolgersi in questo modo, che “pesce grande ha diritto di mangiare pesce piccolo”: non è forse quel che accade quando affermiamo, nella Costituzione, l'uguaglianza fra uomini che vivono in condizioni estremamente diverse?
Natura e diritto si sviluppano su piani separati: tutti i sistemi di norme, di regole, di precetti sorgono in contrasto con la natura. Nessuno, con cognizione di logica, giustificherebbe l'omicidio sulla base della constatazione che “così accade in natura”, “così in natura il più forte prevale sul più debole”, “l’uomo è predisposto alla violenza”.
Su un punto particolare è necessaria cautela. Politicamente una simile operazione, che logicamente è vizio di ragionamento, diventa un efficace strumento anti-liberale.
Bisogna guardarsi da coloro che oggi ostacolano la libertà e i diritti con queste argomentazioni, perché la loro politica spesso non è ignoranza del vero, ma falsificazione ben studiata.
Quando chi sostiene queste tesi è uno sprovveduto, i danni dovrebbero limitarsi, ma l’impatto culturale sulle masse (per le quali l’autorità è pur sempre un modello di comportamento) non è da sottovalutare.
Quando chi sostiene queste tesi compie una sottile operazione ideologica, cercando di fornire una visione oggettiva della realtà che, invece, ne è una deformazione, il pericolo è maggiore. Chi nega le libertà in nome della natura o di altre presunte certezze assolute non è un ingenuo che incorre in errore di distrazione, ma un raffinato esperto che occulta intenzionalmente le realtà, facendo leva su convinzioni primordiali, sulla sensibilità e, soprattutto, sull'impreparazione generale.
L'arresto delle libertà è un'aberrazione della ragione. Nel migliore dei casi è un errore logico, quasi sempre è un consapevole atto di giustificazionismo.
Nel nostro Paese le libertà potranno avanzare se si sveleranno i progetti politici; ma, sviluppare il dibattito sul piano puramente politico è sconveniente, perché obbliga ad assumere una posizione, a compiere una scelta di responsabilità, a dichiarare le reali ragioni e i reali scopi della propria azione.
Chi ostacola le libertà oggi non proclama pubblicamente: “Io sono l'uccisore delle libertà”. Chi arresta l'avvenire dei diritti, oggi, si dichiara convinto riformista, ma alimenta le pulsioni ataviche e istintive dell'uomo: quelle naturali, appunto.
La negazione delle libertà e dei diritti si fonda sulla riduzione della consapevolezza individuale e collettiva. Il futuro delle libertà e dei diritti dipende dal dubbio e dalla cultura personale.

(D’altra parte, mi rendo conto che questi discorsi sono troppo impegnativi e che vivere sereni e indisturbati è di gran lunga più comodo. Specialmente se il problema sembra riguadare qualcun altro; e anche a costo di vivere meno liberi).

(Simone Risoli)

sabato 21 aprile 2012

II. Libertà e arbitrio. Libertà individuale e collettiva

Se non intuitivamente immediato, è intellettualmente doveroso distinguere fra una libertà collettiva e una individuale.
Storicamente, la prima forma fa riferimento all'ideologia socialista, per la quale la ricerca di emancipazione dell’uomo, attraverso il raggiungimento della libertà negativa e positiva assieme, si conclude nell’istituzione della società senza classi sociali, di cui tratta Marx nel Manifesto e nella Critica al programma di Gotha. Solo allora, abolite le gerarchie e le disuguaglianze economiche, la libertà diviene, secondo il marxismo, diritto dell’intera umanità e non più prerogativa o privilegio di pochi; la libertà si combina necessariamente (o, talvolta, si subordina) con un altro principio, quello di uguaglianza: nella società comunista gli uomini sono ugualmente liberi e si raggiunge la fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Dall’altra parte, il pensiero liberale tende a propugnare l’ideale di libertà individuale, diritto inalienabile della persona, contro l’eccessiva ingerenza dello Stato.
Detta “liberale” quest’ultima concezione e “libertaria” la prima, esse differiscono non unicamente per il diverso ordine gerarchico tra libertas e aequitas (i principi di libertà e uguaglianza), ma anche nel considerare la società un insieme di individui liberi (concezione liberale) piuttosto che una libera associazione di uomini in cui sia dato a ciascuno secondo il suo bisogno e richiesto secondo la capacità (concezione rousseauiana-marxista). In altre parole, si può concludere che la dottrina liberale insiste sulla libertà come valore individuale, determinando la superiorità dell’individuo sulla società, mentre quella libertaria riconosce nel gruppo, nella classe il vero soggetto da rendere libero. Benché non sia opportuno liquidare la questione in poche righe, è invece necessario considerare quali rivolgimenti estremi (degenerazioni per alcuni, conseguenze intrinseche per altri) sottintendano le due concezioni. Se, infatti, nella visione liberale è intrinseco un individualismo in potenza, quella libertaria non esclude il rischio di omologazione e restrizione delle libertà civili individuali a favore di un canone universale (la volontà generale, ad esempio). Ne derivano limiti, ma anche vantaggi, da cui entrambe le forme risultano inevitabilmente affette (limiti che si devono identificare in primo luogo con una assenza di equilibrio proporzionale fra uguaglianza e libertà).
Durante il Ventennio Fascista in Italia, Emilio Lussu e Carlo Rosselli fondarono il movimento di Giustizia e Libertà (1929), primo nucleo del Partito d’Azione a cui, nel dopoguerra e già durante la Resistenza, aderiranno diversi intellettuali come Montale e Bobbio. Non a caso, lo studio bobbiano dei concetti di giustizia, uguaglianza e libertà approda ad una sintesi tra le posizioni socialiste e quelle liberali, propria del movimento di Rosselli.
Bobbio individua i concetti sopraccitati come fondanti di ogni Stato democratico, fissandone in primo luogo la natura concettualmente differente: la libertà è riconoscibile in linea di massima come carattere intrinseco e proprio del soggetto, l’uguaglianza una relazione formale tra individui.
Perché questa necessaria valutazione sempre oscillante fra un'attenzione ai diritti individuali e a una dimensione di esercizio collettivo delle libertà?
Si possono offrire due risposte provvisorie. Una prima, di rilevazione sperimentale: l'organizzazione sociale degli stati in cui viviamo prevede, allo stesso tempo diritti che possono essere fruiti, quasi "consumati" e di cui si può disporre quasi arbitrariamente; altri che devono essere implementati, cioè "riempiti", costruiti in una dimensione esterna a quella del soggetto/individuo (si pensi allo sciopero). Alcune di queste libertà sono individuali (informazione, libertà di pensiero), ma assumono un carattere nuovo o superiore (un livello di maturità) solo nel loro esercizio collettivo: il diritto di espressione del pensiero sarebbe del tutto svuotato, mutilato dall'impossibilità della sua diffusione.
Una seconda risposta è di tipo costruttivo. Abbiamo rilevato i limiti delle due concezioni: arbitrio-individualismo da una parte, omologazione dall'altra. 
"Arbitrio", in particolare (fare tutto quel che si desidera) è oggi una grande forma di illibertà.    
Corrado Augias, nel suo ultimo saggio Il disagio della libertà, scrive:
In novant’anni di storia, dal 1922 al 2011, abbiamo avuto il Ventennio fascista e il quasi-ventennio berlusconiano: per poco meno di metà della nostra vicenda nazionale abbiamo scelto di farci governare da uomini con una evidente, e dichiarata, vocazione autoritaria. Perché? Una risposta possibile è che siamo un popolo incline all’arbitrio, ma nemico della libertà. Vantiamo record di evasione fiscale, abusi edilizi, scempi ambientali. Ma anche di compravendita di voti, qualunquismo: in poche parole una tendenza ad abdicare alle libertà civili
La libertà, intesa come il rispetto e la cura dei diritti di tutti - conclude l'autore - non è un’utopia da sognare ma un traguardo verso cui tendere.

(Vedi anche "La vera libertà")

(Simone Risoli)